Circolare 32

Circolare n. 32 divieto di fumo a scuola

Divieto di fumo a scuola

Con la presente si ricorda che all’interno dell’istituto è assolutamente vietato fumare sigarette tradizionali e sigarette elettroniche.
Ai sensi dell’art. 4 del Decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013, il divieto di fumo è esteso, oltre che ai locali al chiuso, anche a tutte le aree esterne di pertinenza delle scuole, quali aree verdi, cortile, aree ginniche e ogni altro luogo interno alle recinzioni della sede dell’Istituto.
Il divieto interessa tutto il personale scolastico, le studentesse e gli studenti e si estende ai genitori e a tutti gli eventuali visitatori che si trovino nelle aree di cui sopra.
Ai sensi dell’art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, chiunque violi tale divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da € 27,50 a € 275,00. La sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.
Si ritiene opportuno evidenziare che il divieto di fumo nei luoghi pubblici è esteso alle Istituzioni scolastiche e la scuola, in qualità di comunità educante, è chiamata ad impegnarsi per diffondere abitudini volte a tutelare il benessere e la salute degli studenti e a far sì che acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità.

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Pubblicato in data 13/06/2025